Quello degli obblighi di sicurezza che gravano sull’imprenditore/datore di lavoro è tema su cui il legislatore si è profuso, negli ultimi anni, in una pluralità di interventi normativi di vario grado il cui intento è quello di garantire in maniera sempre più stringente il lavoratore da qualsiasi rischio inerente al luogo di lavoro.

Ciò comportava già, prima dell’emergenza Covid-19, un onere piuttosto gravoso in capo al datore.

Ragionando di responsabilità penale del datore di lavoro, la prima domanda è: quale reato si può ipotizzare in caso di contagio da Covid-19?

Il contagio viene equiparato alla “malattia” che forma oggetto del reato di lesioni personali previsto dall’art. 590 del Codice Penale.

Il predetto principio viene ribadito peraltro proprio dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si precisa espressamente che il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia) e dall’Inail come un infortunio.

Completa il quadro la circolare Inail n. 13 del 3/4/2020 che precisa “…secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro…”.

La sussistenza di una “malattia” così definita, pertanto, è condizione necessaria ma ancora non sufficiente, di per sé sola, per ipotizzare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale.

A questo fine occorrerà ancora, infatti, valutare se in capo al medesimo vi fossero altresì:

  • la posizione di garanzia, ovvero l’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo;
  • la colpa, sia essa colpa c.d. “specifica o qualificata”, ovvero la violazione di prescrizioni di legge o di normativa secondaria che mirano proprio ad evitare l’evento che si è concretizzato (c.d. “norma cautelare”), o colpa c.d. “generica”, ovvero la violazione di ordinarie regole di prudenza.

L’ipotesi che il datore di lavoro venga chiamato a rispondere in sede penale per il contagio da Covid-19 occorso in ambienti di lavoro è fondata.

Per tracciare correttamente i confini della predetta responsabilità è necessario prendere in considerazione la normativa applicabile in materia, e in particolare:

  • L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Posto di Lavoro);
  • L.vo 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche);
  • la normativa secondaria emergenziale emanata dal 3/2/2020 in poi.

Al fine di chiamare a rispondere in sede penale il legale rappresentante/datore di lavoro in caso di avvenuto contagio, occorrerà distinguere a seconda del momento dell’evento.

  • Se il contagio avviene prima del 3/2/2020, per andare esente da responsabilità penale il datore di lavoro/legale rappresentante dovrà dimostrare di aver adempiuto le prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro previste dal L.vo 81/2008 o che la condotta del contagiato fosse obiettivamente imprevedibile.
  • Se, invece, il contagio avviene dopo il 3/2/2020, per andare esente da responsabilità al datore di lavoro/legale rappresentante non sarà sufficiente dimostrare la corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza di cui al L.vo 81/2008 ma occorrerà altresì che egli dimostri di essere osservante delle prescrizioni integrative che trovano la loro fonte nella normativa emergenziale emanata dal 3/2/2020 fino ai giorni nostri, con particolare rilevanza delle linee guida previste dal Protocollo sottoscritto in data 24/04/2020 dal Governo e da Confindustria , dai Protocolli specifici e dal DPCM del 26/04/2020.