In data 07 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Un testo che partendo dalla revisione del precedente accordo sulla formazione RSPP/ASPP del 26 gennaio 2006 – pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006 – ha parzialmente riformulato la normativa sulla formazione alla sicurezza in Italia. Come vedremo, il nuovo Accordo non è ristretto all’ esclusività dei RSPP e ASPP ma introduce, modifica, aggiunge e corregge altri accordi che coinvolgono altri soggetti della salute e sicurezza.
Ecco le principali novità :
- Titoli di studio ed esoneri : uno degli aspetti fondamentali riguarda il comma 5 dell’art. 32 sulle classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B). L’Accordo individua ulteriori titoli di studio validi e ne presenta in Allegato I un elenco completo, di ben 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento. Un giusto riconoscimento per molte lauree ma anche un “regalo” a molti corsi nei quali non vi è nessun esame in materia di salute e sicurezza.
- Individuazione dei soggetti formatori : il punto 2 dell’Accordo esplicita chiaramente che sono soggetti formatori le associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli organismi paritetici; ai suddetti viene confermato che possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Gli enti – che non sono le associazioni datoriali e dei lavoratori – possono organizzare le azioni formative se sono “accreditati” alle Regioni; al riguardo l’Accordo riprende quanto già noto in precedenti accordi.
- Requisiti dei docenti : l’Accordo prevede che il requisito di formatore sia posseduto da tutti i docenti. Nello specifico l’Allegato V indica che i requisiti di docente formatore qualificato siano obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori.
- Organizzazione dei corsi : nella sostanza rimangono i medesimi del vecchio accordo ma viene delineato un preciso ruolo in obbligo al soggetto formatore e, non più, all’ organizzatore.
- Metodologia di insegnamento e apprendimento : le nuove indicazioni metodologiche riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso formativo e degli aggiornamenti. Tali norme sono riportate nell’ Allegato IV che rappresenta una seria e qualificante novità dell’Accordo. Allo stesso tempo si richiamano i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning che deve rispondere a quanto definito nell’ Allegato II .
- Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo : In merito all’ articolazione degli argomenti formativi dei Moduli A, B e C, sono state introdotte sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti Accordi. Cambia completamente il Modulo B. I Moduli A e B sono per RSPP e ASPP mentre il Modulo C è solo per la funzione di RSPP.
- La valutazione degli apprendimenti : sostanzialmente rimangono quelli previsti dai precedenti accordi ma sono definiti in maniera più semplice e coerenti tra i diversi moduli. La parte relativa agli attestati è comune a tutti i moduli a differenza dell’accordo precedente che per ogni Modulo ne definiva le caratteristiche.
- La formazione pregressa : si riferisce a coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’ Accordo del 26 gennaio 2006 ed in particolar modo rispetto alla nuova articolazione del Modulo B.
Tutti coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’ interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo. Il nuovo Accordo prevede che, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’ entrata in vigore, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. - L’aggiornamento : il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP previsto nell’ Accordo cambia completamente e abolisce il sistema precedente che collegava gli aggiornamenti a diverse classi di attività. Le ore dell’aggiornamento risultano → RSPP: 40 ore nel quinquennio → ASPP: 20 ore nel quinquennio Gli aggiornamenti possono essere svolti in modalità e-Learning. Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall’ Accordo. Anche l’aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.
- Decorrenza dell’aggiornamento : l’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l’obbligo di aggiornamento decorre: → dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008; → dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008. Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni. Dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa. Il quinquennio successivo decorre, naturalmente, dalla scadenza precedente.
- Attestazioni : l’Accordo semplifica la lettura del precedente accordo uniformandone gli elementi comuni che devono essere presenti in ciascun attestato. Viene, inoltre, previsto che presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso”.
- Corsi in modalità e-Learning : lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento in modalità e-Learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla contrattazione collettiva, ove previsto, con le modalità disciplinate dall’ Accordo: nel rispetto delle disposizioni di cui all’ Allegato II.
- Crediti formativi ed esoneri per contenuti analoghi : l’Allegato III stabilisce, in una dettagliata tabella, gli esoneri che possono essere totali o parziali per tutti i soggetti della sicurezza sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento in riferimento all’ articolo 32, comma 1, lettera c) della Legge 98/2013 che ha introdotto il credito formativo qualora i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a corsi già svolti e documentati.
- Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi : rappresenta, sicuramente, la parte più importante, significativa e qualitativa dell’Accordo. A differenza del vecchio accordo che dedicava poche righe, ovvie, a come garantire un equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni e favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, oggi abbiamo un testo sul quale riflettere, studiare ed applicare non quale mero assolvimento formale ma che incide sostanzialmente sulla formazione. Il progetto formativo deve essere elaborato per ciascuna unità didattica per la quale devono essere definiti gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nonché i contenuti e la durata. La strategia formativa e la metodologia didattica costituiscono la struttura del progetto con precisi riferimenti ai lavori di gruppo, casi di studio e simulazioni
- Soppressione della “collaborazione” con gli Enti Bilaterali : il nuovo Accordo toglie qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali” e, pertanto, detta collaborazione va richiesta solo agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza valgono le norme già note. L’Accordo chiarisce inoltre, che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismo paritetici alla formazione” riconducendo, di fatto, tale collaborazione esclusivamente agli organismi paritetici.