Con la legge 11 febbraio 2019 n.12 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 36 del 12/02/2019 è stato definitivamente abolito il sistema di tracciabilità dei rifiuti – Sistri.

Contestualmente,  è stato istituito il «Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti», le cui modalità di funzionamento e sanzioni saranno definite con un apposito Decreto Ministeriale.

Saranno tenuti all’iscrizione a questo registro:

  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Rifiuti non pericolosi: tutti i soggetti dell’art.183 comma 3 D.Lgs. 152/06 (quindi produttori pericolosi + produttori non pericolosi da attività artigianali, industriali e da trattamento rifiuti, esclusi produttori iniziali < 10 dipendenti)
  • Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • Commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi
  • Consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

I termini e le modalità di iscrizione al nuovo Registro verranno stabiliti dal Ministero dell’Ambiente con un futuro decreto, nel quale saranno anche stabilite le modalità di organizzazione e il funzionamento di tale Registro, nonché l’importo dovuto a titolo di “diritti di segreteria” e l’importo del contributo annuo da versare a decorrere dall’anno 2020.

Come già definito in seguito all’abolizione del Sistri, fino a piena operatività del suddetto registro, si applica il D.Lgs.152/06 nella versione antecedente il D.Lgs.205/2010 (introduzione Sistri), comprese le sanzioni. Pertanto dal 1° gennaio 2019, data dalla quale parte l’abolizione del Sistri, i soggetti prima obbligati all’utilizzo del sistema dovranno applicare, come di fatto comunque già avveniva, le consuete modalità gestionali,  anche in formato digitale come previsto dall’art.194-bis e nello specifico :

• presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
• tenere il registro di carico scarico;
• utilizzare i formulari di trasporto anche in formato digitale (adempimenti previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193, D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010).

Con questo provvedimento vengono anche cancellate:

• tutte le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale (D.Lgs.152/06) dal D.Lgs.205/2010 e che richiamavano il sistema di tracciabilità;
• le disposizioni per il versamento dei contributi al concessionario e le varie disposizioni riguardanti i soggetti non obbligati all’utilizzo del sistema (D.L.101/2013).