Il Sistri (SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti) è un sistema informatico messo a punto dal Ministero dell’Ambiente e gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.
Il sistema è finalizzato a semplificare le procedure e gli adempimenti amministrativi per la gestione dei rifiuti e a combattere il traffico illecito e lo smaltimento illegale.
La gestione informatica della documentazione sostituisce la tenuta dei registri di carico e scarico (area Registro Cronologico della scheda Sistri), l’emissione dei formulari (area Movimentazione del Rifiuto della scheda Sistri) con la previsione dell’abolizione del MUD.
Le categorie di soggetti obbligate ad iscriversi al Sistri sono :
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti;
– i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania:
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
– i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
– le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
– il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
– i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
– le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 ;
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
In riferimento alle notizie concernenti l’emanazione di un Decreto del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, si informa che in data 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Ministero uno schema di Decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti.
Si precisa, comunque, che detto Decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il tracciamento informatico del percorso dei rifiuti permette un maggior controllo della movimentazione degli stessi. L”informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale si realizza tramite l’uso di dispositivi USB personalizzati per ogni sede che produce o gestisce rifiuti e per ogni veicolo a motore che li trasporta.
Il dispositivo USB è una chiavetta con firma elettronica che permette l’accesso in sicurezza al sistema informatico Sistri per la trasmissione dei dati e delle informazioni memorizzandole sul dispositivo stesso.
Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici che corrispondono alle firme elettroniche delle persone fisiche individuate come “delegati” durante la procedura di iscrizione al Sistri.
Per ogni veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti oltre alla dotazione di un dispositivo USB è prevista l’installazione di una black box (scatola nera) con la funzione di seguire e verificare il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale dal momento in cui sono caricati sul veicolo fino alla destinazione finale.
Dal 01 ottobre 2013 l’obbligo di utilizzo del SISTRI è per :
– trasportatori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi (compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di detti rifiuti sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero); - impianti che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi; - “nuovi produttori”, cioè i soggetti che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi dalle attività di trattamento di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti; - intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi.
A partire invece dal 03 marzo 2014 l’ obbligo di utilizzo del SISTRI è per:
– produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, anche per le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare – D15, messa in riserva – R13) dei rifiuti da loro prodotti all’interno del luogo di produzione.Si tratta di carrozzieri, elettrauti, parrucchieri, orafi se utilizzano acidi, tintorie, lavanderie, impiantisti, fabbri e falegnami che effettuano anche verniciature, odontotecnici, metalmeccanici , autofficine, tipografie, estetiste e così via;
– trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Gestori Ambientali sia con le modalità semplificate, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, sia in categoria 5 del medesimo Albo;
- Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
L’art. 11 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 stabiliva un periodo transitorio in attesa della piena operatività del SISTRI , periodo nel quale convivono vecchi adempimenti “cartacei” (registri e formulari) e nuovi adempimenti “informatici” (SISTRI).
In base a quella norma per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, quindi fino al 1° agosto 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste (ex articoli 260-bis e 260-ter del D.Lgs. 152/2006) per le violazioni agli adempimenti del SISTRI.
Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi e le relative sanzioni: in questo periodo enti e imprese devono quindi utilizzare i nuovi strumenti applicativi del Sistri continuando però a rispettare gli obblighi previgenti in materia di registri di carico e scarico e di formulari di identificazione. Ora la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvata anche dal Senato, interviene stabilendo che il regime transitorio viene esteso al 31 dicembre 2014.
Riassumendo così il Ministero conferma che:
- durante il periodo di moratoria del nuovo regime sanzionatorio bisogna mantenere sia la copia della scheda SISTRI che il formulario di trasporto;
- i rifiuti non pericolosi non sono soggetti al SISTRI;
- le attività di trasporto soggette al SISTRI sono quelle che trasportano i rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi , i trasportatori del trasporto intermodale e le altre fattispecie del trasporto navale;
- sono obbligati al SISTRI anche i vettori esteri che effettuano operazioni di cabotaggio in Italia.
Per quanto riguarda la scadenza per il versamento del contributo annuale, il neo ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti, ha confermato che passerà dal 30 aprile al 30 giugno 2014 .