L’installazione delle telecamere in azienda, anche non funzionanti, senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa fa scattare sempre la prescrizione degli ispettori e poi la sanzione; ciò avviene nel momento in cui dalle ispezioni si rileva l’installazione e l’impiego illecito di impianti audio-visivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.

 Le condizioni da rispettare per ovviare al provvedimento di prescrizione che gli accertatori adottano in sede ispettiva sono :

  • l’installazione di telecamere ed in genere di quegli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, può avvenire esclusivamente per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale
  • l’installazione non può avere luogo se non è preceduta da apposito accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale presente in azienda ed in mancanza di questa, dopo aver richiesto Autorizzazione alla Direzione territoriale del Lavoro (autorizzazioni, peraltro, di natura definitiva).

 Non sono al riparo all’ ordine di rimozione o di messa in regola oltre al pagamento di una sanzione amministrativa  le telecamere installate ma non ancora messe in funzione e l’installazione di telecamere “finte” montate a scopo dissuasivo; così come non si mette al riparo dalla violazione  il datore di lavoro che ha preventivamente informato i  lavoratori e  quando il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.

Prescrizioni e sanzioni :

  •         ammenda da 154 a 1.549 euro  o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non  costituisca reato più grave

Se l’ispettore rileva in loco l’installazione di telecamere in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o dell’autorizzazione rilasciata della Dtl, deve impartire una prescrizione che prevede la rimozione materiale degli impianti audio-visivi entro un termine assegnato; se in questo lasso di tempo venisse siglato l’accordo sindacale o ottenuta l’autorizzazione della Dtl, l’ispettore può ammettere il datore al pagamento della sanzione pari ad un quarto del massimo dell’ammenda.