Al fine di approfondire l’argomento della gestione dei rischi interferenziali , con particolare riferimento al rischio di investimento nell’attività di trasporto e operazioni di carico e scarico , si analizza di seguito una significativa sentenza di Cassazione Penale.

In Cassazione Penale , in occasione di processo relativo ad un caso di infortunio mortale , la Suprema Corte ha confermato la condanna sia del legale rappresentante dell’azienda titolare del deposito in cui si è verificato l’infortunio ed affidataria delle opera di logistica e di scarico , sia del legale rappresentante dell’impresa di autotrasporti datrice di lavoro del dipendente infortunato mortalmente.

A costoro era stato “contestato di avere omesso di cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori tanto che si era realizzata una interferenza sul luogo di lavoro tra l’addetto alla guida del carrello elevatore cui erano demandati i compiti di scarico ed il conducente dell’autoarticolato da scaricare che era sceso a terra per agevolare l’attività di scarico”.

La Suprema Corte ha addebitato ai soggetti “un grave difetto di cooperazione e di coordinamento nella predisposizione di un piano di sicurezza idoneo a evitare interferenze sul luogo di lavoro , come quella che aveva portato all’investimento del lavoratore” ed ha rigettato i ricorsi presentati dagli stessi.

Riguardo alle responsabilità , la Corte di Cassazione si è espressa come segue :

  • Azienda datrice di lavoro del lavoratore deceduto : secondo la Corte sarebbe dovuta essere “necessaria coordinatrice , ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008 di un rischio interferenziale sul luogo di lavoro , rischio rappresentato dalla non evitabile sovrapposizione di sfere di intervento tra gli addetti alle operazioni di scarisco,trasporto e stivaggio della merce ed i conducenti dei mezzi di trasporto una volta che gli stessi fossero scesi dai mezzi;
  • Azienda titolare del deposito in cui si è verificato l’infortunio : secondo la Corte risulta essere controparte del rischio interferenziale da dominare;

 

Quanto alla condotta della vittima , “l’infortunio non ebbe a realizzarsi in ragione di una imprevedibile ed estemporanea decisione del lavoratore , ma da esigenze di carattere organizzativo e logistico”.

Dunque “l’infortunio trasse originale da un profilo di sovrapposizione e di interferenza tra lavorazioni sincroniche di due soggetti che stavano eseguendo la rispettiva prestazione lavorativa secondo le prescrizioni assegnate”.