Il Garante per la Protezione dei Dati Personali , nel Provvedimento n. 571 del 11/09/2025 , ha confermato la natura “personale” degli attestati di formazione in quanto , negli stessi , sono contenuti dati personali riferibili al lavoratore.
Per tale motivo , il Datore di Lavoro ha l’obbligo di garantire la disponibilità dei documenti , anche dopo l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
I principi ribaditi dal Garante
- L’attestato di formazione non è un documento aziendale, ma un dato personale del lavoratore.
- Il diritto di accesso si estende anche oltre la fine del rapporto di lavoro.
- La mancata consegna o l’assenza di procedure di rilascio costituisce violazione dei principi di trasparenza e correttezza (art. 5 GDPR).
- L’attestato deve essere rilasciato in formato intellegibile e completo.
Riferimenti normativi e correlazioni
Il principio del Garante si collega all’art. 2087 del Codice Civile (tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore) e agli artt. 37 e 55 del D.Lgs. 81/2008, che impongono la formazione come misura di prevenzione.
Negare l’attestato significa quindi ledere non solo un diritto privacy, ma anche un diritto di sicurezza e professionalità.
Obblighi operativi per datori di lavoro
- Rilasciare l’attestato originale al lavoratore al termine del corso.
- Conservare una copia conforme in archivio aziendale, indicando finalità e tempi di conservazione.
- Garantire accesso anche ai lavoratori non più in forza.
- Definire procedure di rilascio sicure, anche digitali.
- Evitare trattamenti eccedenti dei dati contenuti negli attestati.
Per eventuali chiarimenti , lo Staff Siqur Next resta a disposizione.

