Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha emanato la nuova serie di Norme CEI EN 62305 riguardanti la valutazione del rischio da fulmini e i relativi mezzi di protezione.

Queste Norme sono la traduzione della versione europea ed internazionale e contengono modifiche anche sostanziali di alcuni parametri , tanto che una valutazione attuale può discordare di molto da un’altra effettuata con le precedenti Norme.

Sorge pertanto spontanea la seguente domanda:

E’ obbligatorio rifare le valutazioni del rischio con i criteri di questa ultima edizione,oppure è valida la valutazione eseguita con una delle precedenti edizioni della Norma CEI?

La risposta si trova nell’articolo 29 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008  (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) , di seguito riportato:

Art. 29 comma 3 del D. Lgs 81/08:

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano le necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che procedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”.

Da quanto sopra, si deduce che occorre rifare la valutazione dei rischi da fulmini, e conseguentemente adeguare le misure di protezione, perché sono cambiate le Norme di riferimento.Questo anche se la precedente valutazione era positiva ed il rischio era inferiore a quello accettabile e/o la struttura era definita “autoprotetta”.

E’ bene ricordare che , in base al suddetto decreto 81/08, il Datore di lavoro che non provvede all’obbligo sopra riportato è sanzionato ai sensi dell’art. 55 con un’ammenda da 2.000 a 4.000 € , oltre ad essere ritenuto responsabile in caso di danni a persone o cose.

La valutazione dei rischi da fulmini, deve essere effettuata almeno per le strutture che superano il limite di 200 m3 secondo quanto indicato dall’articolo 5 comma d) del D. Lgs. 37/08 (ex Legge 46/90) , indipendentemente dal fatto che siano luoghi di lavoro o meno.