Riduzione premio Inail, sconto sicurezza lavoro OT24, scadenza 28 febbraio.
Scade il 28 febbraio 2014 il termine di presentazione delle domande per ottenere la riduzione del premio assicurativo, la cosiddetta “oscillazione per prevenzione” (OT24), prevista per quelle aziende “operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni)”.
La riduzione del tasso varia in relazione al numero dei lavoratori impiegati: le aziende che nell’anno hanno impiegato fino a 10 lavoratori hanno diritto al 30% di sconto sul tasso di premio assicurativo, quelle da 11 a 50 lavoratori il 23% e così via con una progressiva diminuzione della riduzione fino ad arrivare al 7% per le aziende che hanno impiegato più di 500 dipendenti.
Per ottenere la riduzione, le aziende che nel 2013 hanno realizzato interventi migliorativi per la prevenzione e la salute sicurezza in ambiente di lavoro devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2014 il modello OT24 corredato di documentazione tecnica. L’invio deve esclusivamente essere effettuato per via telematica.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi con punteggi tali per cui la loro somma è pari almeno a 100. Inail annovera negli interventi rilevanti il fatto che l’azienda ha implementato o mantiene un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Si ricorda altresì che “Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda”.
L’oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili”.