esonerati dalla frequenza dei corsi in base all’art. 95 dell’ex D.Lgs. 626/94 l’aggiornamento previsto sarebbe dovuto avvenire entro l’11 gennaio 2014.

In relazione a quanto richiesto dalla normativa per i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (cosiddetti  datori di lavoro RSPP), si ricorda che per i datori di lavoro RSPP esonerati dalla frequenza dei corsi in base all’art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94 l’aggiornamento previsto sarebbe dovuto avvenire entro l’11 gennaio del 2014.

A quali conseguenze va incontro il datore di lavoro RSPP che non abbia fatto l’idoneo aggiornamento nei tempi indicati?

Segnaliamo che le sanzioni del D.Lgs. 81/2008, come modificate dal D.Lgs. 106/2009, riguardano in particolare il comma 2 dell’articolo 34: in mancanza di una formazione adeguata il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro (Art. 55, co. 1 lett. b), compresa la successiva rivalutazione degli importi). Mentre il legislatore non ha fornito di sanzione il comma 3 del citato articolo 34 che si riferisce in specifico all’obbligo dell’aggiornamento.

Tuttavia per analogia, con riferimento in questo caso a RSPP e ASPP, ricordiamo quanto riportato dalle Linee interpretative del 25 luglio 2012 relative agli accordi sulla formazione: “pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante (…)”.

E se, in definitiva, il datore di lavoro RSPP – esonerato dalla frequenza dei corsi in base all’art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94 e in carenza dell’aggiornamento previsto – decade dalla funzione di RSPP, può anche venire sanzionato per mancata nomina dell’RSPP.