Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il decreto affronta tanti e diversi temi , quelli che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro sono all’interno del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”.

L’articolo 29 del Decreto-Legge 19/2024 introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e , a decorrere dal 1 ottobre 2024 , le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

Riportiamo di seguito i commi principali dell’articolo 29:

Comma 1:

  • dal 1 ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89,comma1,lettera a) del D.Lgs 81/2008.
  • in formato digitale , la patente è rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
  • iscrizione camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento obblighi formativi art. 37 (per DL , dirigenti , preposti e lavoratori)
  • possesso del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi
  • possesso di DURC (regolarità contributiva) e DURF (regolarità fiscale)

Comma 3:

  • la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Comma 4:

  • la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti di DL , dirigenti , preposti e lavoratori.
  • In caso di infortuni da cui sia derivata morte o inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale) l’Ispettorato può decidere di sospendere la patente in via cautelativa fino al un massimo di 12 mesi.

Comma 7:

  • I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza dei corsi di formazione di cui all’art. 37 comma 7 D.Lgs 81/2008. Ogni corso contente di riacquistare 5 crediti.

Comma 8:

  • Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto.

Comma 11:

  • Non sono tenute al possesso della patente di cui alla presente news le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100 , comma 4 , del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

 

Lo staff Siqur Next resta a disposizione per eventuali chiarimenti.