La formazione dei lavoratori è uno dei fattori cardine per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La formazione è regolata dall’art. 37 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e impone espressamente , al comma 4 lett. a) , che :
- La formazione e , ove previsto , l’addestramento specifico devono avvenire in occasione : della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 , invece , si trova un’indicazione che può risultare fuorviante e che specifica quanto segue :
- il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o , se ciò non risulta possibile , contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi , ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività , il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Nella recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (n. 6301 – 13/02/2024) si trova conferma del fatto che la dicitura presente in Accordo Stato Regioni sia superata e che sia assolutamente obbligatorio completare la formazione dei lavoratori prima di adibirli alle loro rispettive mansioni.
Il processo penale al quale si riferisce la sentenza ha ad oggetto un infortunio sul lavoro per il quale la Corte d’Appello di Torino aveva condannato l’imputata , in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell’azienda , in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. in danno del lavoratore dipendente.
Il lavoratore dipendente era stato assunto da un mese , al momento dell’infortunio era impegnato nelle proprie attività in affiancamento ad un collega anziano assunto due anni prima ed aveva svolto la sola formazione generale della durata di 4 ore.
All’imputata sono stati contestati la negligenza , l’imprudenza , l’imperizia e la violazione della normativa di prevenzione infortuni sul lavoro per non aver fornito al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
Lo staff Siqur Next resta a disposizione per eventuali chiarimenti.