Una delle questioni più dibattute degli ultimi anni riguarda la tempistica con cui deve essere erogata la formazione sulla sicurezza ai lavoratori neoassunti.

La diatriba nasceva da una frase presente nell’Accordo Stato Regioni del 2011 nella quale si prevedeva che il percorso formativo fosse completato “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Questa formulazione è stata a lungo oggetto di errate interpretazioni.

Il termine dei 60 giorni , indicato nell’Accordo 2011 , rappresentava una scadenza massima per completare l’intero percorso formativo , ma non giustificava in alcun modo l’impiego del lavoratore in attività che potenzialmente lo esponevano a rischi senza una formazione preventiva adeguata.

Con l’abrogazione dell’Accordo 2011 e la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 , la questione è stata finalmente risolta in modo esplicito.

Il nuovo testo non riporta più la previsione dei 60 giorni e stabilisce chiaramente che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.

In conclusione , non ci sono più alibi o interpretazioni ambigue : il lavoratore deve essere formato appena entra in azienda , prima dell’inizio dell’attività lavorativa e dell’assegnazione della mansione.

Lo Staff Siqur Next resta a disposizione per eventuali chiarimenti.