Alla luce delle importanti novità normative apportate dal decreto attuativo del Jobs Act (d.lgs. 14 settembre 2015 n.151) alle disposizioni dell’art.4 dello Statuto dei lavoratori sul controllo dei lavoratori, per l’installazione di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare Gps a bordo di mezzi aziendali, impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, di carattere assicurativo o per garantire la sicurezza del lavoro, l’azienda deve richiedere previa autorizzazione a :
– Rappresentanze sindacali, se presenti in azienda
– In assenza di rappresentanze sindacali o in caso di mancato accordo con gli organismi sindacali istituiti in azienda, alla Direzione Territoriale del Lavoro o all’Ispettorato Nazionale del lavoro.
Ne consegue che, rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n.300/1970, tutti i sistemi di geolocalizzazione che rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati cioè in via primaria ed essenziali per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Si evidenzia quindi, che solo in casi in cui sistemi di geolocalizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti) ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare, si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art.4 della L. n.300/1970, sia dell’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.