Con le modifiche al decreto fiscale 2020 si amplia il numero dei reati presupposto idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell’Ente derivante da illecito penale (D.Lgs. 231/2001), con l’inserimento dell’art. 25-quinquiesdecies. Per le imprese, in presenza della commissione di reati tributari, potranno dunque scattare sanzioni pecuniarie fino a 500 quote, che si traducono in importi anche molto elevati, fino a 774.500 euro.

L’impianto previsto daI D.L. n. 124/2019 (divenuto ufficialmente legge il 19 dicembre 2019 con la legge di conversione n.157) per le persone giuridiche, è del tutto coerente con l’inasprimento della pena prevista per le persone fisiche che abbiano commesso reati di evasione: la cornice edittale, per esse, ora spazia tra un minimo di quattro anni di reclusione e un massimo di otto.

La nuova formulazione estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a quanto previsto dal D.Lgs. n. 74/2000, dunque anche a chi si avvalga in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (art.3), emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da aperte dell’erario (art. 11).

Restano fuori solo i reati meno gravi – in quanto connotati dall’assenza di condotte fraudolente – di dichiarazione infedele di cui all’art. 4, di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, di omesso versamento di cui agli articoli 10-bis e 10-ter, nonché di omesso versamento mediante indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.

L’indirizzo abbracciato dal decreto fiscale è senz’altro quello di conformarsi alle indicazioni provenienti dal legislatore europeo, adempimento ormai non più prorogabile. Risale ormai a più di due anni fa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della direttiva n. 1371/2017, che impone che per le frodi IVA, quantomeno per quelle gravi (ovvero che siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell’Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 Euro), sia prevista, oltre a una pena massima di almeno 4 anni di reclusione per le persone fisiche, la responsabilità delle persone giuridiche.

Se si considera che nella definizione di frodi IVA il legislatore europeo, nella suddetta direttiva, si riferisce espressamente all’utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell’Unione o dei bilanci gestiti da quest’ultima, diviene inevitabile che i reati tributari più insidiosi, in quanto connotati da fraudolenza, vengano, dal nostro legislatore, inserite nel catalogo 231.

La conversione in legge del decreto fiscale impone dunque alle aziende un puntuale aggiornamento dei loro modelli organizzativi e gestionali.