La nuova Circolare del Ministero della Salute , al fine di limitare la diffusione delle nuove varianti, aggiorna e integra le indicazioni riferite alla durata e al termine dell’isolamento e della quarantena.

Premettendo che la circolare chiarisce la definizione di contatto stretto:

  • Contatto ad alto rischio (contatto stretto) di un caso probabile o confermato è definito come (definizione invariata rispetto alla circolare ministeriale 0018584 del 29/05/2020):
  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

 

  • Contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza inferiore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.

 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio;

in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle nuove varianti, per l’implementazione delle attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti per infezione da variante e dei casi COVID-19 confermati, si è ritenuta necessaria una nuova valutazione che qui di seguito viene dettagliata:

 

  1. CONTATTO DI CASO (SIA AD ALTO CHE A BASSO RISCHIO)

I soggetti identificati quali “contatti di caso” dalle autorità sanitarie competenti, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Viene pertanto sostituita l’indicazione riportata nella circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 in cui veniva indicato come termine ultimo della quarantena 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

 

Sarà compito delle Autorità Sanitarie ricercare l’eventuale positività del contatto di caso tramite proposta di test molecolare quanto prima e al 14° giorni di quarantena.

Qualora il contatto di caso non sia stato raggiunto dagli operatori dell’Autorità Sanitaria competente, è opportuno che il Medico di Medicina Generale (Medico di famiglia o Guardia Medica) o il Pediatra di Libera Scelta (PLS) prenoti il test molecolare di fine quarantena, pertanto dal 14° giorno, per riammissione sicura in collettività.

Indipendentemente dal sospetto di variante per il caso indice, il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta potrà anche valutare l’opportunità di sottoporre il contatto a test antigenico rapido tra il 3° e il 7° giorno.

Viene pertanto sostituita l’indicazione riportata nella circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 in cui permetteva il rientro in collettività dopo 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, senza la presenza di sintomi riconducibili al COVID-19.

 

  1. CASO CONFERMATO

Il soggetto dovrà effettuare il tampone molecolare di fine isolamento dal 14° giorno dopo almeno 3° giorni senza sintomi.

Viene pertanto sostituita l’indicazione riportata nella circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 in cui veniva indicato come termine ultimo dell’isolamento 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.