Il D.Lgs. 3 Settembre 2020, n. 116 fa parte del recepimento nel nostro ordinamento nazionale delle direttive europee del pacchetto economia circolare, assieme ai D.Lgs. 118/2020 (Pile e Raee), D.Lgs. 119/2020 (Veicoli fuori uso) e D.Lgs. 121/2020 (discariche).

Il Decreto Legislativo 116/2020 inserisce importanti novità, tra cui il rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore di beni (EPR) – artt. 178-bis e 178 ter, la prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180), ma soprattutto introduce le modifiche di seguito elencate:

  • 183, comma 1, lettera b-ter) – definizione di rifiuto urbano estendendo tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e quindi anche da utenze non domestiche: “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata proveniente da altre fonti diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies“;
  • 184, comma 2: “Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter);
  • 6, comma 5: “Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività di definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, commi 1, lettera -ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo8 del presente decreto, si applicano a partire dal 1° Gennaio 2021″.

Pertanto, dal 1° Gennaio 2021, tutti i rifiuti indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività indicate nell’allegato L-quinquies sono di fatto rifiuti urbani e come tali soggetti a privativa comunale.

Al link di seguito indicato , sarà possibile consultare :

Allegato L-quater: Elenco dei rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2;

Allegato L-quinquies: Elenco attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2.

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale

Tra le attività sopra elencate, non sono comprese le attività industriali, le attività di costruzione e demolizione, le attività di giardinaggio e le attività di gestione dei rifiuti.

  • ‍Art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 è sostituito con la seguente definizione: “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità  per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

Nel caso in cui la scelta l’azienda produttrice di rifiuti (utenza non domestica) ricada nell’affidamento del servizio ad aziende private autorizzate, è data la possibilità di chiedere al Comune la riduzione della Tassa Rifiuti in rapporto alla quantità dei rifiuti conferiti, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

 

E’ importante ricordare che la scelta di avvalersi delle aziende private autorizzate non cambia la classificazione dei rifiuti e pertanto:

  • per il trasporto dei rifiuti urbani i trasportatori dovranno essere iscritti nella cat. 1 all’Albo Gestori Ambientali;
  • per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi i trasportatori dovranno essere iscritti nella cat. 4 all’Albo Gestori Ambientali;
  • per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi i trasportatori dovranno essere iscritti nella cat. 5 all’Albo Gestori Ambientali;

e i destinatari dei rifiuti dovranno essere autorizzati per ricevere sia i rifiuti urbani che i rifiuti speciali.