Con l’approvazione del decreto regionale 8711 del 21/10/2015 vengono definiti i passaggi formativi per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” (Fonti Energia Rinnovabile).

Com’è noto , infatti , il D.lgs 28 del 2011 , poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013 , ha disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su detti impianti.

La disposizione riguarda :

  1. Impianti termoidraulici : biomasse per usi energetici , pompe di calore per riscaldamento , refrigerazione e produzione acs , sistemi solari termici.
  2. Impianti elettrici : sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.

In pratica , un’impresa che opera su queste tipologie di apparecchi , e che ha visto riconosciuti i requisiti professionali del responsabile tecnico entro lo scorso 3 Agosto 2013 , deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni (prima scadenza 31 Luglio 2016).

Le imprese , invece , la cui abilitazione professionale è successiva al 3 Agosto 2013 dovranno , entro 3 anni :

  • Effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite il possesso di un diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento , di almeno 2 anni consecutivi , alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere a e b comma 1 , art. 4 D.M. 37/08).
  • Effettuare un corso formativo di 80 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite un percorso di formazione professionale seguito da un inserimento , di almeno 4 anni consecutivi , alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere c e d comma 1 , art. 4 D.M. 37/08). 

Al termine dei percorsi formativi verrà rilasciato un attestato di competenza che successivamente sarà trasmesso alla CCIA per aggiornare le relative visure camerali ; di conseguenza , le imprese che non adempiranno a tale obbligo non potranno più proseguire l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).

I relativi corsi dovranno essere partecipati dal Responsabile Tecnico (colui che possiede i requisiti abilitativi) e NON potrà essere delegato nessun altro soggetto ad adempiere a tale obbligo ; si sottolinea che i corsi validi per soddisfare tale adempimento saranno solo quelli posti in essere da Enti di Formazione accreditati da Regione Lombardia : suggeriamo quindi di porre attenzione ad eventuali altri percorsi effettuati da soggetti non idonei.